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16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/12/2008 News news S.M.Perego
22/01/2009 News news S.M.Perego
19/01/2009 News news S.M.Perego
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19/01/2009 News news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego

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Titolo: Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016   Data : 13/12/2016
Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016
Il 14.12.2016 spirano i novanta giorni che il legislatore concede al sostituto di imposta per evitare la penale rilevanza dell'omessa presentazione del modello 770 (art. 5 co. 1-bis e co. 2 del DLgs. 74/2000).
Il 29.12.2016 è, invece, il termine previsto per l'integrazione del reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 5 co. 1 e co. 2 del DLgs. 74/2000).
In entrambi i casi è prevista una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro (rispettivamente riferibile alle ritenute non versate o all'imposta evasa).
Inoltre, è applicabile la causa di non punibilità dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, a fronte del pagamento integrale e "spontaneo" del debito (con interessi e sanzioni) connesso alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per il periodo di imposta successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Scatta il reato di omessa dichiarazione per i sostituti d’imposta" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego