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04/04/2016 Le polizze vita sono soggetta a tassazione S.M.Perego
04/04/2016 Un’analisi sui nuovi interpelli S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
04/04/2016 Il 730 Precompilato deve essere sempre verificato e implementato S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
04/04/2016 In arrivo semplificazioni sullo Spesometro 2016 S.M.Perego
05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego

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Titolo: Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016   Data : 13/12/2016
Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016
Il 14.12.2016 spirano i novanta giorni che il legislatore concede al sostituto di imposta per evitare la penale rilevanza dell'omessa presentazione del modello 770 (art. 5 co. 1-bis e co. 2 del DLgs. 74/2000).
Il 29.12.2016 è, invece, il termine previsto per l'integrazione del reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 5 co. 1 e co. 2 del DLgs. 74/2000).
In entrambi i casi è prevista una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro (rispettivamente riferibile alle ritenute non versate o all'imposta evasa).
Inoltre, è applicabile la causa di non punibilità dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, a fronte del pagamento integrale e "spontaneo" del debito (con interessi e sanzioni) connesso alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per il periodo di imposta successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Scatta il reato di omessa dichiarazione per i sostituti d’imposta" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego