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Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016
03/09/2009 news
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego

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Titolo: Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016   Data : 13/12/2016
Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016
Il 14.12.2016 spirano i novanta giorni che il legislatore concede al sostituto di imposta per evitare la penale rilevanza dell'omessa presentazione del modello 770 (art. 5 co. 1-bis e co. 2 del DLgs. 74/2000).
Il 29.12.2016 è, invece, il termine previsto per l'integrazione del reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 5 co. 1 e co. 2 del DLgs. 74/2000).
In entrambi i casi è prevista una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro (rispettivamente riferibile alle ritenute non versate o all'imposta evasa).
Inoltre, è applicabile la causa di non punibilità dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, a fronte del pagamento integrale e "spontaneo" del debito (con interessi e sanzioni) connesso alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per il periodo di imposta successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Scatta il reato di omessa dichiarazione per i sostituti d’imposta" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego