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15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA   Data : 13/12/2016
Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA
Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA di cui all'art. 6 della L. 405/90 i soggetti passivi che non sono sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, tra cui:
- i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 e i soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- le società sportive dilettantistiche e gli altri enti equiparati ex L. 389/91;
- i fornitori esclusivi della Pubblica Amministrazione che hanno effettuato la totalità delle operazioni attive secondo la disciplina di "split payment" ex art. 17-ter del DPR 633/72.
Inoltre, sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA, potendo adottare il metodo di calcolo più favorevole, anche i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2016 o che la hanno cessata nel corso dell'anno (in questo secondo caso, l'esonero riguarda coloro che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA periodica per l'ultimo mese o trimestre del 2016).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Acconto IVA non dovuto senza liquidazioni periodiche" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego