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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA   Data : 13/12/2016
Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA
Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA di cui all'art. 6 della L. 405/90 i soggetti passivi che non sono sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, tra cui:
- i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 e i soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- le società sportive dilettantistiche e gli altri enti equiparati ex L. 389/91;
- i fornitori esclusivi della Pubblica Amministrazione che hanno effettuato la totalità delle operazioni attive secondo la disciplina di "split payment" ex art. 17-ter del DPR 633/72.
Inoltre, sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA, potendo adottare il metodo di calcolo più favorevole, anche i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2016 o che la hanno cessata nel corso dell'anno (in questo secondo caso, l'esonero riguarda coloro che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA periodica per l'ultimo mese o trimestre del 2016).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Acconto IVA non dovuto senza liquidazioni periodiche" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego