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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA   Data : 13/12/2016
Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA
Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA di cui all'art. 6 della L. 405/90 i soggetti passivi che non sono sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, tra cui:
- i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 e i soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- le società sportive dilettantistiche e gli altri enti equiparati ex L. 389/91;
- i fornitori esclusivi della Pubblica Amministrazione che hanno effettuato la totalità delle operazioni attive secondo la disciplina di "split payment" ex art. 17-ter del DPR 633/72.
Inoltre, sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA, potendo adottare il metodo di calcolo più favorevole, anche i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2016 o che la hanno cessata nel corso dell'anno (in questo secondo caso, l'esonero riguarda coloro che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA periodica per l'ultimo mese o trimestre del 2016).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Acconto IVA non dovuto senza liquidazioni periodiche" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego