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16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
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27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego
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Titolo: Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA   Data : 13/12/2016
Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA
Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA di cui all'art. 6 della L. 405/90 i soggetti passivi che non sono sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, tra cui:
- i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 e i soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- le società sportive dilettantistiche e gli altri enti equiparati ex L. 389/91;
- i fornitori esclusivi della Pubblica Amministrazione che hanno effettuato la totalità delle operazioni attive secondo la disciplina di "split payment" ex art. 17-ter del DPR 633/72.
Inoltre, sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA, potendo adottare il metodo di calcolo più favorevole, anche i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2016 o che la hanno cessata nel corso dell'anno (in questo secondo caso, l'esonero riguarda coloro che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA periodica per l'ultimo mese o trimestre del 2016).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Acconto IVA non dovuto senza liquidazioni periodiche" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego