Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego

Records 1021 to 1030 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia   Data : 13/12/2016
Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia
Con la circ. 12.12.2016 n. 216 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte delle lavoratrici madri autonome o imprenditrici, per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting oppure per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012).
La circolare in esame precisa che:
-la domanda può essere presentata dalle predette lavoratrici solo se, con riferimento al periodo compreso tra l'11.11.2016 (data di entrata in vigore del DM 1.9.2016) e il 31.12.2016, si sia concluso il teorico periodo di fruizione del congedo di maternità e non sia decorso un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia. In tali casi, occorre che, al momento della presentazione della domanda, la richiedente possa fruire ancora di un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione dell'istanza vi sia corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili e che la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita del minore;
- la durata del bonus, il cui valore è di 600 euro su base mensile, corrisponde al periodo massimo di congedo parentale spettante alla lavoratrice che, nel caso di quelle autonome o imprenditrici, è di tre mesi;
- il contributo è erogato in modo diverso, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati;
- nella domanda di accesso la lavoratrice deve indicare quale dei due benefici intende scegliere, il relativo periodo di fruizione, rinunciando contestualmente a un corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarando altresì di aver presentato valida dichiarazione ISEE.
Fonte: Circ. INPS 12.12.2016 n. 216 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Voucher di 600 euro mensili per le madri lavoratrici autonome" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego