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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego

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Titolo: Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia   Data : 13/12/2016
Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia
Con la circ. 12.12.2016 n. 216 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte delle lavoratrici madri autonome o imprenditrici, per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting oppure per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012).
La circolare in esame precisa che:
-la domanda può essere presentata dalle predette lavoratrici solo se, con riferimento al periodo compreso tra l'11.11.2016 (data di entrata in vigore del DM 1.9.2016) e il 31.12.2016, si sia concluso il teorico periodo di fruizione del congedo di maternità e non sia decorso un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia. In tali casi, occorre che, al momento della presentazione della domanda, la richiedente possa fruire ancora di un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione dell'istanza vi sia corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili e che la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita del minore;
- la durata del bonus, il cui valore è di 600 euro su base mensile, corrisponde al periodo massimo di congedo parentale spettante alla lavoratrice che, nel caso di quelle autonome o imprenditrici, è di tre mesi;
- il contributo è erogato in modo diverso, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati;
- nella domanda di accesso la lavoratrice deve indicare quale dei due benefici intende scegliere, il relativo periodo di fruizione, rinunciando contestualmente a un corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarando altresì di aver presentato valida dichiarazione ISEE.
Fonte: Circ. INPS 12.12.2016 n. 216 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Voucher di 600 euro mensili per le madri lavoratrici autonome" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego