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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia   Data : 13/12/2016
Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia
Con la circ. 12.12.2016 n. 216 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte delle lavoratrici madri autonome o imprenditrici, per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting oppure per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012).
La circolare in esame precisa che:
-la domanda può essere presentata dalle predette lavoratrici solo se, con riferimento al periodo compreso tra l'11.11.2016 (data di entrata in vigore del DM 1.9.2016) e il 31.12.2016, si sia concluso il teorico periodo di fruizione del congedo di maternità e non sia decorso un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia. In tali casi, occorre che, al momento della presentazione della domanda, la richiedente possa fruire ancora di un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione dell'istanza vi sia corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili e che la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita del minore;
- la durata del bonus, il cui valore è di 600 euro su base mensile, corrisponde al periodo massimo di congedo parentale spettante alla lavoratrice che, nel caso di quelle autonome o imprenditrici, è di tre mesi;
- il contributo è erogato in modo diverso, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati;
- nella domanda di accesso la lavoratrice deve indicare quale dei due benefici intende scegliere, il relativo periodo di fruizione, rinunciando contestualmente a un corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarando altresì di aver presentato valida dichiarazione ISEE.
Fonte: Circ. INPS 12.12.2016 n. 216 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Voucher di 600 euro mensili per le madri lavoratrici autonome" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego