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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia   Data : 13/12/2016
Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia
Con la circ. 12.12.2016 n. 216 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte delle lavoratrici madri autonome o imprenditrici, per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting oppure per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012).
La circolare in esame precisa che:
-la domanda può essere presentata dalle predette lavoratrici solo se, con riferimento al periodo compreso tra l'11.11.2016 (data di entrata in vigore del DM 1.9.2016) e il 31.12.2016, si sia concluso il teorico periodo di fruizione del congedo di maternità e non sia decorso un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia. In tali casi, occorre che, al momento della presentazione della domanda, la richiedente possa fruire ancora di un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione dell'istanza vi sia corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili e che la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita del minore;
- la durata del bonus, il cui valore è di 600 euro su base mensile, corrisponde al periodo massimo di congedo parentale spettante alla lavoratrice che, nel caso di quelle autonome o imprenditrici, è di tre mesi;
- il contributo è erogato in modo diverso, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati;
- nella domanda di accesso la lavoratrice deve indicare quale dei due benefici intende scegliere, il relativo periodo di fruizione, rinunciando contestualmente a un corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarando altresì di aver presentato valida dichiarazione ISEE.
Fonte: Circ. INPS 12.12.2016 n. 216 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Voucher di 600 euro mensili per le madri lavoratrici autonome" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego