Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia   Data : 14/12/2016
Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia
In base al nuovo art. 24-bis del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2017, possono assoggettare ad imposizione sostitutiva IRPEF i redditi prodotti all'estero le persone che:
- trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
L'esercizio dell'opzione è subordinato all'ottenimento di una risposta favorevole a specifica istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Al verificarsi delle predette condizioni, l'opzione è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.
Per espressa previsione di legge, il nuovo regime opera "per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Posto che la legge entra in vigore l'1.1.2017, l'agevolazione riguarda i redditi del periodo di imposta 2017 e i successivi, e non invece quelli del 2016.
Se il trasferimento materiale in Italia si è verificato nella prima metà del 2016, in base all'art. 2 co. 2 del TUIR, il requisito della residenza fiscale risulterebbe già verificato dal 2016, periodo che, tuttavia, non risulta interessato dalla disposizione agevolativa. In tali casi:
- l'opzione sarebbe efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale (2016, unitariamente considerato);
- questo periodo non risulta, però, "coperto" dalla nuova norma, i cui effetti iniziano dal 2017.
Una soluzione equa sarebbe, quindi, quella di consentire a tali soggetti i benefici fiscali dal 2017 in avanti, in quanto essi risulterebbero pur sempre residenti ai fini fiscali all'estero per nove periodi d'imposta sui dieci che precedono il 2017 (tutti tranne il 2016).
Inoltre, l'istanza di interpello probatorio dovrebbe poter essere presentata entro il 30.9.2018, in quanto termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo in cui sarebbe possibile beneficiare dell'agevolazione (e non entro il 30.9.2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2016 - "Sostitutiva IRPEF anche per chi si è trasferito in Italia nel 2016" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego