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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia   Data : 14/12/2016
Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia
In base al nuovo art. 24-bis del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2017, possono assoggettare ad imposizione sostitutiva IRPEF i redditi prodotti all'estero le persone che:
- trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
L'esercizio dell'opzione è subordinato all'ottenimento di una risposta favorevole a specifica istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Al verificarsi delle predette condizioni, l'opzione è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.
Per espressa previsione di legge, il nuovo regime opera "per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Posto che la legge entra in vigore l'1.1.2017, l'agevolazione riguarda i redditi del periodo di imposta 2017 e i successivi, e non invece quelli del 2016.
Se il trasferimento materiale in Italia si è verificato nella prima metà del 2016, in base all'art. 2 co. 2 del TUIR, il requisito della residenza fiscale risulterebbe già verificato dal 2016, periodo che, tuttavia, non risulta interessato dalla disposizione agevolativa. In tali casi:
- l'opzione sarebbe efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale (2016, unitariamente considerato);
- questo periodo non risulta, però, "coperto" dalla nuova norma, i cui effetti iniziano dal 2017.
Una soluzione equa sarebbe, quindi, quella di consentire a tali soggetti i benefici fiscali dal 2017 in avanti, in quanto essi risulterebbero pur sempre residenti ai fini fiscali all'estero per nove periodi d'imposta sui dieci che precedono il 2017 (tutti tranne il 2016).
Inoltre, l'istanza di interpello probatorio dovrebbe poter essere presentata entro il 30.9.2018, in quanto termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo in cui sarebbe possibile beneficiare dell'agevolazione (e non entro il 30.9.2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2016 - "Sostitutiva IRPEF anche per chi si è trasferito in Italia nel 2016" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego