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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia   Data : 14/12/2016
Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia
In base al nuovo art. 24-bis del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2017, possono assoggettare ad imposizione sostitutiva IRPEF i redditi prodotti all'estero le persone che:
- trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
L'esercizio dell'opzione è subordinato all'ottenimento di una risposta favorevole a specifica istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Al verificarsi delle predette condizioni, l'opzione è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.
Per espressa previsione di legge, il nuovo regime opera "per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Posto che la legge entra in vigore l'1.1.2017, l'agevolazione riguarda i redditi del periodo di imposta 2017 e i successivi, e non invece quelli del 2016.
Se il trasferimento materiale in Italia si è verificato nella prima metà del 2016, in base all'art. 2 co. 2 del TUIR, il requisito della residenza fiscale risulterebbe già verificato dal 2016, periodo che, tuttavia, non risulta interessato dalla disposizione agevolativa. In tali casi:
- l'opzione sarebbe efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale (2016, unitariamente considerato);
- questo periodo non risulta, però, "coperto" dalla nuova norma, i cui effetti iniziano dal 2017.
Una soluzione equa sarebbe, quindi, quella di consentire a tali soggetti i benefici fiscali dal 2017 in avanti, in quanto essi risulterebbero pur sempre residenti ai fini fiscali all'estero per nove periodi d'imposta sui dieci che precedono il 2017 (tutti tranne il 2016).
Inoltre, l'istanza di interpello probatorio dovrebbe poter essere presentata entro il 30.9.2018, in quanto termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo in cui sarebbe possibile beneficiare dell'agevolazione (e non entro il 30.9.2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2016 - "Sostitutiva IRPEF anche per chi si è trasferito in Italia nel 2016" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego