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20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI   Data : 14/12/2016
Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI
In relazione al corretto trattamento ai fini dell'IMU e della TASI delle aree destinate a cave estrattive, l'Agenzia delle Entrate (ex Territorio) ha precisato devono essere iscritte nel Catasto dei fabbricati, con attribuzione della categoria catastale D/1 (nota DRE dell'Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849). Conseguentemente, sarebbero assoggettate alle imposte in funzione della rendita catastale loro attribuita, al pari degli altri immobili classati nella medesima categoria.
Al riguardo, la giurisprudenza tributaria di merito che si è occupata della questione in relazione all'ICI è divisa.
Dell'opinione che le cave estrattive non debbano assumere rilievo ai fini dell'assoggettamento al tributo comunale, in quanto non assimilabili ai fabbricati, si segnalano la C.T. Prov. Cuneo 16.9.2013 n. 66/1/13 e la C.T. Reg. Torino 25.2.2016 n. 277/22/16. Secondo la C.T. Reg. Bologna 15.11.2005 n. 127/4/05, inoltre, non sarebbe corretto classificare in D/7 le aree destinate ad attività estrattiva.
Altre Commissioni, invece, ritengono che l'area destinata ad attività estrattiva non possa essere considerata un terreno agricolo, in quanto non è un'attività agricola che rientra fra quelle indicate nell'art. 2135 c.c., bensì un'area edificabile ed, in quanto tale, assoggettata ad ICI (cfr. C.T. Reg. Firenze 28.1.2013 n. 7/30/13, C.T. Reg. Roma 26.7.2013 n. 333/4/13 e C.T. Reg. Roma 18.4.2016 n. 2157/29/16).
Dell'opinione che non sia dovuta l'ICI in quanto l'area destinata a cava non è di fatto edificabile (seppur rientri nel PRG come edificabile) la C.T. Reg. Roma 9.7.2013 n. 181/37/13.
Fonte: Nota DRE Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2016 - "Assoggettate a IMU e TASI le cave estrattive" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego