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20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI   Data : 14/12/2016
Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI
In relazione al corretto trattamento ai fini dell'IMU e della TASI delle aree destinate a cave estrattive, l'Agenzia delle Entrate (ex Territorio) ha precisato devono essere iscritte nel Catasto dei fabbricati, con attribuzione della categoria catastale D/1 (nota DRE dell'Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849). Conseguentemente, sarebbero assoggettate alle imposte in funzione della rendita catastale loro attribuita, al pari degli altri immobili classati nella medesima categoria.
Al riguardo, la giurisprudenza tributaria di merito che si è occupata della questione in relazione all'ICI è divisa.
Dell'opinione che le cave estrattive non debbano assumere rilievo ai fini dell'assoggettamento al tributo comunale, in quanto non assimilabili ai fabbricati, si segnalano la C.T. Prov. Cuneo 16.9.2013 n. 66/1/13 e la C.T. Reg. Torino 25.2.2016 n. 277/22/16. Secondo la C.T. Reg. Bologna 15.11.2005 n. 127/4/05, inoltre, non sarebbe corretto classificare in D/7 le aree destinate ad attività estrattiva.
Altre Commissioni, invece, ritengono che l'area destinata ad attività estrattiva non possa essere considerata un terreno agricolo, in quanto non è un'attività agricola che rientra fra quelle indicate nell'art. 2135 c.c., bensì un'area edificabile ed, in quanto tale, assoggettata ad ICI (cfr. C.T. Reg. Firenze 28.1.2013 n. 7/30/13, C.T. Reg. Roma 26.7.2013 n. 333/4/13 e C.T. Reg. Roma 18.4.2016 n. 2157/29/16).
Dell'opinione che non sia dovuta l'ICI in quanto l'area destinata a cava non è di fatto edificabile (seppur rientri nel PRG come edificabile) la C.T. Reg. Roma 9.7.2013 n. 181/37/13.
Fonte: Nota DRE Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2016 - "Assoggettate a IMU e TASI le cave estrattive" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego