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14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego
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19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI   Data : 14/12/2016
Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI
In relazione al corretto trattamento ai fini dell'IMU e della TASI delle aree destinate a cave estrattive, l'Agenzia delle Entrate (ex Territorio) ha precisato devono essere iscritte nel Catasto dei fabbricati, con attribuzione della categoria catastale D/1 (nota DRE dell'Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849). Conseguentemente, sarebbero assoggettate alle imposte in funzione della rendita catastale loro attribuita, al pari degli altri immobili classati nella medesima categoria.
Al riguardo, la giurisprudenza tributaria di merito che si è occupata della questione in relazione all'ICI è divisa.
Dell'opinione che le cave estrattive non debbano assumere rilievo ai fini dell'assoggettamento al tributo comunale, in quanto non assimilabili ai fabbricati, si segnalano la C.T. Prov. Cuneo 16.9.2013 n. 66/1/13 e la C.T. Reg. Torino 25.2.2016 n. 277/22/16. Secondo la C.T. Reg. Bologna 15.11.2005 n. 127/4/05, inoltre, non sarebbe corretto classificare in D/7 le aree destinate ad attività estrattiva.
Altre Commissioni, invece, ritengono che l'area destinata ad attività estrattiva non possa essere considerata un terreno agricolo, in quanto non è un'attività agricola che rientra fra quelle indicate nell'art. 2135 c.c., bensì un'area edificabile ed, in quanto tale, assoggettata ad ICI (cfr. C.T. Reg. Firenze 28.1.2013 n. 7/30/13, C.T. Reg. Roma 26.7.2013 n. 333/4/13 e C.T. Reg. Roma 18.4.2016 n. 2157/29/16).
Dell'opinione che non sia dovuta l'ICI in quanto l'area destinata a cava non è di fatto edificabile (seppur rientri nel PRG come edificabile) la C.T. Reg. Roma 9.7.2013 n. 181/37/13.
Fonte: Nota DRE Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2016 - "Assoggettate a IMU e TASI le cave estrattive" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego