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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria   Data : 15/12/2016
Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 14.12.2016 relativa alla causa C-378/15, ha ritenuto conformi alla direttiva 2006/112/CE le regole di determinazione del pro rata di detrazione IVA di cui all'art. 19-bis del DPR 633/72.
In base all'art. 173 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, nel caso in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi sia per operazioni che danno diritto alla detrazione che per operazioni che non attribuiscono tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per la percentuale dell'IVA relativa al primo gruppo di operazioni.
In questo senso è compatibile la regola prevista a livello nazionale dall'art. 19-bis del DPR 633/72, la quale considera nel calcolo del pro rata la totalità dei beni e dei servizi acquistati, prescindendo da ogni valutazione fattiva circa l'utilizzo degli stessi nell'ambito di operazioni "a valle" imponibili ai fini IVA ovvero esenti da imposta. Si tratta di un metodo di calcolo derogatorio, legittimato dall'art. 173 par. 2 lett. d), essendo concesso agli Stati membri della Ue di autorizzare od obbligare i soggetti passivi IVA a calcolare il pro rata di detrazione "relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni".
Fonte: Corte di giustizia UE 14.12.2016 n. C-378/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Pro rata IVA applicabile alla totalità degli acquisti" - Rossi - Floriani
Sezione:   Autore : S.M.Perego