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07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
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10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
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10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
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Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria   Data : 15/12/2016
Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 14.12.2016 relativa alla causa C-378/15, ha ritenuto conformi alla direttiva 2006/112/CE le regole di determinazione del pro rata di detrazione IVA di cui all'art. 19-bis del DPR 633/72.
In base all'art. 173 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, nel caso in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi sia per operazioni che danno diritto alla detrazione che per operazioni che non attribuiscono tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per la percentuale dell'IVA relativa al primo gruppo di operazioni.
In questo senso è compatibile la regola prevista a livello nazionale dall'art. 19-bis del DPR 633/72, la quale considera nel calcolo del pro rata la totalità dei beni e dei servizi acquistati, prescindendo da ogni valutazione fattiva circa l'utilizzo degli stessi nell'ambito di operazioni "a valle" imponibili ai fini IVA ovvero esenti da imposta. Si tratta di un metodo di calcolo derogatorio, legittimato dall'art. 173 par. 2 lett. d), essendo concesso agli Stati membri della Ue di autorizzare od obbligare i soggetti passivi IVA a calcolare il pro rata di detrazione "relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni".
Fonte: Corte di giustizia UE 14.12.2016 n. C-378/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Pro rata IVA applicabile alla totalità degli acquisti" - Rossi - Floriani
Sezione:   Autore : S.M.Perego