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22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
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04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
27/05/2011 Cedolare secca - Codici tributo news S.M.Perego

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Titolo: Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria   Data : 15/12/2016
Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 14.12.2016 relativa alla causa C-378/15, ha ritenuto conformi alla direttiva 2006/112/CE le regole di determinazione del pro rata di detrazione IVA di cui all'art. 19-bis del DPR 633/72.
In base all'art. 173 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, nel caso in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi sia per operazioni che danno diritto alla detrazione che per operazioni che non attribuiscono tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per la percentuale dell'IVA relativa al primo gruppo di operazioni.
In questo senso è compatibile la regola prevista a livello nazionale dall'art. 19-bis del DPR 633/72, la quale considera nel calcolo del pro rata la totalità dei beni e dei servizi acquistati, prescindendo da ogni valutazione fattiva circa l'utilizzo degli stessi nell'ambito di operazioni "a valle" imponibili ai fini IVA ovvero esenti da imposta. Si tratta di un metodo di calcolo derogatorio, legittimato dall'art. 173 par. 2 lett. d), essendo concesso agli Stati membri della Ue di autorizzare od obbligare i soggetti passivi IVA a calcolare il pro rata di detrazione "relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni".
Fonte: Corte di giustizia UE 14.12.2016 n. C-378/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Pro rata IVA applicabile alla totalità degli acquisti" - Rossi - Floriani
Sezione:   Autore : S.M.Perego