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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

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Titolo: Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria   Data : 15/12/2016
Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 14.12.2016 relativa alla causa C-378/15, ha ritenuto conformi alla direttiva 2006/112/CE le regole di determinazione del pro rata di detrazione IVA di cui all'art. 19-bis del DPR 633/72.
In base all'art. 173 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, nel caso in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi sia per operazioni che danno diritto alla detrazione che per operazioni che non attribuiscono tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per la percentuale dell'IVA relativa al primo gruppo di operazioni.
In questo senso è compatibile la regola prevista a livello nazionale dall'art. 19-bis del DPR 633/72, la quale considera nel calcolo del pro rata la totalità dei beni e dei servizi acquistati, prescindendo da ogni valutazione fattiva circa l'utilizzo degli stessi nell'ambito di operazioni "a valle" imponibili ai fini IVA ovvero esenti da imposta. Si tratta di un metodo di calcolo derogatorio, legittimato dall'art. 173 par. 2 lett. d), essendo concesso agli Stati membri della Ue di autorizzare od obbligare i soggetti passivi IVA a calcolare il pro rata di detrazione "relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni".
Fonte: Corte di giustizia UE 14.12.2016 n. C-378/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Pro rata IVA applicabile alla totalità degli acquisti" - Rossi - Floriani
Sezione:   Autore : S.M.Perego