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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata   Data : 15/12/2016
Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, a partire dal periodo d'imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.
Atteso che non sono state introdotte modifiche né al co. 1, né al co. 2 dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, per tali soggetti seguiterà a non poter essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Non mutano neppure i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta, che restano i consueti, con il risultato che, ad esempio:
- le plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili;
- i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al principio di cassa, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (es. accantonamenti al TFR).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Dal 2017, per cassa anche l’IRAP delle imprese “minori”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego