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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata   Data : 15/12/2016
Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, a partire dal periodo d'imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.
Atteso che non sono state introdotte modifiche né al co. 1, né al co. 2 dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, per tali soggetti seguiterà a non poter essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Non mutano neppure i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta, che restano i consueti, con il risultato che, ad esempio:
- le plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili;
- i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al principio di cassa, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (es. accantonamenti al TFR).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Dal 2017, per cassa anche l’IRAP delle imprese “minori”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego