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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata   Data : 15/12/2016
Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, a partire dal periodo d'imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.
Atteso che non sono state introdotte modifiche né al co. 1, né al co. 2 dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, per tali soggetti seguiterà a non poter essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Non mutano neppure i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta, che restano i consueti, con il risultato che, ad esempio:
- le plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili;
- i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al principio di cassa, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (es. accantonamenti al TFR).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Dal 2017, per cassa anche l’IRAP delle imprese “minori”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego