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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata   Data : 15/12/2016
Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, a partire dal periodo d'imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.
Atteso che non sono state introdotte modifiche né al co. 1, né al co. 2 dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, per tali soggetti seguiterà a non poter essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Non mutano neppure i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta, che restano i consueti, con il risultato che, ad esempio:
- le plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili;
- i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al principio di cassa, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (es. accantonamenti al TFR).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Dal 2017, per cassa anche l’IRAP delle imprese “minori”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego