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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016   Data : 16/12/2016
Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016
In data 15.12.2016, sono state pubblicate le bozze del modello di Certificazione Unica 2017 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
È stata confermata la suddivisione della Certificazione Unica 2017 in un modello "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, e in un modello "sintetico", da consegnare invece al contribuente-sostituito.
Per quanto riguarda il modello "sintetico", è stata recepita la modifica del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione relativa all'anno precedente, introdotta dall'art. 7-quater co. 14 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), differito dal 28.2 al 31.3 dell'anno successivo. 
Il citato DL 193/2016 ha, infatti, previsto che tale nuovo termine si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
Pertanto, le Certificazioni Uniche 2017, riguardanti il 2016, dovranno essere consegnate ai contribuenti-sostituiti entro il 31.3.2017.
Resta fermo il termine del 7.3.2017 per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del suddetto modello ordinario.
In merito al contenuto della Certificazione Unica 2017, le bozze prevedono, nell'ambito dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, due nuove sezioni, riguardanti, rispettivamente:
- le somme erogate per premi di risultato (nuovi punti da 571 a 587);
- i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (nuovi punti da 701 a 706).
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza - Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2016 - "Certificazione Unica 2017 ancora più corposa" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego