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11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

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Titolo: Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016   Data : 19/12/2016
Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016
Nel corso di un seminario tenutosi in data 16.12.2016, organizzato da Equitalia e dal CNDCEC, Equitalia, in merito all'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, si è pronunciata sul requisito di ammissione alla sanatoria consistente nella necessità di onorare le rate da dilazioni dei ruoli in essere scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016.
E' stato specificato che:
- il requisito riguarda le rateazioni in essere al 24.10.2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016), dunque non concerne i debitori che erano già decaduti;
- le rate possono essere versate oltre il termine ordinario ma entro il 31.3.2017 (termine ultimo per presentare la domanda), sempre che siano corrisposti gli interessi di mora;
- Equitalia non può che tenere conto delle regole di imputazione dei pagamenti dell'art. 31 del DPR 602/73.
Ancora, nel corso del seminario del 16.12.2016 organizzato dalla stessa e dal CNDCEC, Equitalia ha specificato che la rottamazione ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193:
- opera anche se la sentenza favorevole, in tutto o in parte, al contribuente, è stata appellata da Equitalia;
- trova applicazione altresì se il carico definibile derivi da riscossione in pendenza di giudizio, ad esempio per i 2/3 di imposte e sanzioni (art. 68 del DLgs. 546/92) dopo la sentenza del giudice di primo grado.
In quest'ultima fattispecie, la definizione opera solo a condizione che i ruoli o i carichi siano stati affidati entro il 31.12.2016, e non per quelli che, da sentenza, avrebbero dovuto esserlo.
Rimane invece da chiarire, sempre in relazione a questa fattispecie, se la rottamazione comporta l'estinzione dell'intero giudizio o, come a nostro avviso corretto, della sola parte che è stata oggetto di sanatoria, quindi dei soli 2/3.
Fonte: Risposte Equitalia del 16.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.12.2016 - "Rottamazione anche con rate da ultimo trimestre 2016 versate tardivamente" – Cissello - Il Quotidiano del Commercialista del 17.12.2016 - "Definibili i ruoli anche se Equitalia ha impugnato la sentenza" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego