Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
12/03/2019 La cessazione della Partita Iva è sospesa in attesa degli incassi S.M.Perego
12/03/2019 Nuove FAQ AssoSoftware sulla Fatturazione elettronica S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
08/05/2019 On line la guida e la procedura per la cessione della detrazione eco e sismabonus S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuove soglie per il bilancio abbreviato   Data : 20/12/2016
Nuove soglie per il bilancio abbreviato
Il DLgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016. Per contro, i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subìto variazioni.
Resta, quindi, fermo che le società di capitali non quotate possono fruire delle semplificazioni quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di Stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In riferimento alle società già in attività, sono sorti alcuni dubbi interpretativi.
La dottrina prevalente riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.
Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2015 e 2016.
Il CNDCEC ha suggerito, invece, un’interpretazione maggiormente prudenziale, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.
Conseguentemente, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2014 e 2015.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Per la redazione del bilancio abbreviato soglie da verificare con attenzione" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego