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01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
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Titolo: Nuove soglie per il bilancio abbreviato   Data : 20/12/2016
Nuove soglie per il bilancio abbreviato
Il DLgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016. Per contro, i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subìto variazioni.
Resta, quindi, fermo che le società di capitali non quotate possono fruire delle semplificazioni quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di Stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In riferimento alle società già in attività, sono sorti alcuni dubbi interpretativi.
La dottrina prevalente riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.
Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2015 e 2016.
Il CNDCEC ha suggerito, invece, un’interpretazione maggiormente prudenziale, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.
Conseguentemente, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2014 e 2015.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Per la redazione del bilancio abbreviato soglie da verificare con attenzione" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego