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06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
26/04/2016 Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego

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Titolo: Nuove soglie per il bilancio abbreviato   Data : 20/12/2016
Nuove soglie per il bilancio abbreviato
Il DLgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016. Per contro, i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subìto variazioni.
Resta, quindi, fermo che le società di capitali non quotate possono fruire delle semplificazioni quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di Stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In riferimento alle società già in attività, sono sorti alcuni dubbi interpretativi.
La dottrina prevalente riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.
Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2015 e 2016.
Il CNDCEC ha suggerito, invece, un’interpretazione maggiormente prudenziale, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.
Conseguentemente, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2014 e 2015.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Per la redazione del bilancio abbreviato soglie da verificare con attenzione" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego