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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa   Data : 20/12/2016
La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa
Smarrimento a causa degli eventi alluvionali del novembre 2016
La DRE Piemonte, con comunicazione del 19.12.2016, ha indicato alcune condotte che i contribuenti colpiti dalle alluvioni del novembre 2016 dovrebbero porre in essere, a titolo cautelativo.
Può accadere infatti che, a causa dell'alluvione, la contabilità o altri documenti fiscalmente rilevanti siano stati persi, dunque, richiamando l'art. 2 del DPR 441/97 (in tema di presunzioni di cessione e di acquisto), oltre alla denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza (ove si indica il luogo e il materiale smarrito), è opportuno, in alternativa alla documentazione proveniente ad esempio dai Vigili del Fuoco, redigere un'autodichiarazione.
Detta autodichiarazione, che deve contenere la quantità e il valore delle merci perse, nonchè ogni altra informazione utile, va però redatta entro trenta giorni dall'evento dannoso o da quando se ne ha conoscenza, e deve avere data certa (a tal fine potrebbe essere utile il timbro postale per autoprestazione apposto su ciascuna pagina dell'autodichiarazione).
Fonte: Comunicazione DRE Piemonte 19.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Alluvionati al riparo da contestazioni sulla perdita della contabilità" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego