Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa   Data : 20/12/2016
La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa
Smarrimento a causa degli eventi alluvionali del novembre 2016
La DRE Piemonte, con comunicazione del 19.12.2016, ha indicato alcune condotte che i contribuenti colpiti dalle alluvioni del novembre 2016 dovrebbero porre in essere, a titolo cautelativo.
Può accadere infatti che, a causa dell'alluvione, la contabilità o altri documenti fiscalmente rilevanti siano stati persi, dunque, richiamando l'art. 2 del DPR 441/97 (in tema di presunzioni di cessione e di acquisto), oltre alla denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza (ove si indica il luogo e il materiale smarrito), è opportuno, in alternativa alla documentazione proveniente ad esempio dai Vigili del Fuoco, redigere un'autodichiarazione.
Detta autodichiarazione, che deve contenere la quantità e il valore delle merci perse, nonchè ogni altra informazione utile, va però redatta entro trenta giorni dall'evento dannoso o da quando se ne ha conoscenza, e deve avere data certa (a tal fine potrebbe essere utile il timbro postale per autoprestazione apposto su ciascuna pagina dell'autodichiarazione).
Fonte: Comunicazione DRE Piemonte 19.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Alluvionati al riparo da contestazioni sulla perdita della contabilità" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego