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27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego
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30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
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30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego

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Titolo: La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa   Data : 20/12/2016
La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa
Smarrimento a causa degli eventi alluvionali del novembre 2016
La DRE Piemonte, con comunicazione del 19.12.2016, ha indicato alcune condotte che i contribuenti colpiti dalle alluvioni del novembre 2016 dovrebbero porre in essere, a titolo cautelativo.
Può accadere infatti che, a causa dell'alluvione, la contabilità o altri documenti fiscalmente rilevanti siano stati persi, dunque, richiamando l'art. 2 del DPR 441/97 (in tema di presunzioni di cessione e di acquisto), oltre alla denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza (ove si indica il luogo e il materiale smarrito), è opportuno, in alternativa alla documentazione proveniente ad esempio dai Vigili del Fuoco, redigere un'autodichiarazione.
Detta autodichiarazione, che deve contenere la quantità e il valore delle merci perse, nonchè ogni altra informazione utile, va però redatta entro trenta giorni dall'evento dannoso o da quando se ne ha conoscenza, e deve avere data certa (a tal fine potrebbe essere utile il timbro postale per autoprestazione apposto su ciascuna pagina dell'autodichiarazione).
Fonte: Comunicazione DRE Piemonte 19.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Alluvionati al riparo da contestazioni sulla perdita della contabilità" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego