Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

Records 701 to 710 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa   Data : 20/12/2016
La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa
Smarrimento a causa degli eventi alluvionali del novembre 2016
La DRE Piemonte, con comunicazione del 19.12.2016, ha indicato alcune condotte che i contribuenti colpiti dalle alluvioni del novembre 2016 dovrebbero porre in essere, a titolo cautelativo.
Può accadere infatti che, a causa dell'alluvione, la contabilità o altri documenti fiscalmente rilevanti siano stati persi, dunque, richiamando l'art. 2 del DPR 441/97 (in tema di presunzioni di cessione e di acquisto), oltre alla denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza (ove si indica il luogo e il materiale smarrito), è opportuno, in alternativa alla documentazione proveniente ad esempio dai Vigili del Fuoco, redigere un'autodichiarazione.
Detta autodichiarazione, che deve contenere la quantità e il valore delle merci perse, nonchè ogni altra informazione utile, va però redatta entro trenta giorni dall'evento dannoso o da quando se ne ha conoscenza, e deve avere data certa (a tal fine potrebbe essere utile il timbro postale per autoprestazione apposto su ciascuna pagina dell'autodichiarazione).
Fonte: Comunicazione DRE Piemonte 19.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Alluvionati al riparo da contestazioni sulla perdita della contabilità" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego