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29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1171 to 1180 of 2397
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Titolo: Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi   Data : 20/12/2016
Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi
Nell'ipotesi in cui l'acconto IVA 2016 sia versato successivamente alla scadenza del termine di legge (27.12.2016), si applicano le sanzioni previste per i tardivi versamenti ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97:
- sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati entro il 26.1.2017 (con possibilità di ulteriori riduzioni per i versamenti effettuati nei primi 14 giorni successivi alla scadenza del termine);
- sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati a partire dal 27.1.2017.
Eseguendo il versamento, è peraltro possibile avvalersi del beneficio del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. Per i versamenti effettuati dal 27.1.2017 al 28.2.2017, si pone il dubbio se applicare la riduzione delle sanzioni a 1/9 del minimo oppure a 1/8:
- la prima fattispecie (lett. a-bis dell'art. 13 del DLgs. 472/97) risulta applicabile in quanto i versamenti sono effettuati entro 90 giorni della violazione (ossia dalla scadenza del termine di versamento);
- la seconda fattispecie (lett. b della norma citata) risulta parimenti applicabile essendo i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017, fissato nel giorno 28.2.2017 ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. c) del DL 193/2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Ravvedimento “con dubbi” per l’acconto IVA 2016" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego