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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi   Data : 20/12/2016
Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi
Nell'ipotesi in cui l'acconto IVA 2016 sia versato successivamente alla scadenza del termine di legge (27.12.2016), si applicano le sanzioni previste per i tardivi versamenti ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97:
- sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati entro il 26.1.2017 (con possibilità di ulteriori riduzioni per i versamenti effettuati nei primi 14 giorni successivi alla scadenza del termine);
- sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati a partire dal 27.1.2017.
Eseguendo il versamento, è peraltro possibile avvalersi del beneficio del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. Per i versamenti effettuati dal 27.1.2017 al 28.2.2017, si pone il dubbio se applicare la riduzione delle sanzioni a 1/9 del minimo oppure a 1/8:
- la prima fattispecie (lett. a-bis dell'art. 13 del DLgs. 472/97) risulta applicabile in quanto i versamenti sono effettuati entro 90 giorni della violazione (ossia dalla scadenza del termine di versamento);
- la seconda fattispecie (lett. b della norma citata) risulta parimenti applicabile essendo i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017, fissato nel giorno 28.2.2017 ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. c) del DL 193/2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Ravvedimento “con dubbi” per l’acconto IVA 2016" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego