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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi   Data : 20/12/2016
Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi
Nell'ipotesi in cui l'acconto IVA 2016 sia versato successivamente alla scadenza del termine di legge (27.12.2016), si applicano le sanzioni previste per i tardivi versamenti ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97:
- sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati entro il 26.1.2017 (con possibilità di ulteriori riduzioni per i versamenti effettuati nei primi 14 giorni successivi alla scadenza del termine);
- sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati a partire dal 27.1.2017.
Eseguendo il versamento, è peraltro possibile avvalersi del beneficio del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. Per i versamenti effettuati dal 27.1.2017 al 28.2.2017, si pone il dubbio se applicare la riduzione delle sanzioni a 1/9 del minimo oppure a 1/8:
- la prima fattispecie (lett. a-bis dell'art. 13 del DLgs. 472/97) risulta applicabile in quanto i versamenti sono effettuati entro 90 giorni della violazione (ossia dalla scadenza del termine di versamento);
- la seconda fattispecie (lett. b della norma citata) risulta parimenti applicabile essendo i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017, fissato nel giorno 28.2.2017 ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. c) del DL 193/2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Ravvedimento “con dubbi” per l’acconto IVA 2016" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego