| Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi
Nell'ipotesi in cui l'acconto IVA 2016 sia versato successivamente alla scadenza del termine di legge (27.12.2016), si applicano le sanzioni previste per i tardivi versamenti ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97:
- sanzione pari al 15% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati entro il 26.1.2017 (con possibilità di ulteriori riduzioni per i versamenti effettuati nei primi 14 giorni successivi alla scadenza del termine);
- sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta, per i versamenti effettuati a partire dal 27.1.2017.
Eseguendo il versamento, è peraltro possibile avvalersi del beneficio del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. Per i versamenti effettuati dal 27.1.2017 al 28.2.2017, si pone il dubbio se applicare la riduzione delle sanzioni a 1/9 del minimo oppure a 1/8:
- la prima fattispecie (lett. a-bis dell'art. 13 del DLgs. 472/97) risulta applicabile in quanto i versamenti sono effettuati entro 90 giorni della violazione (ossia dalla scadenza del termine di versamento);
- la seconda fattispecie (lett. b della norma citata) risulta parimenti applicabile essendo i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017, fissato nel giorno 28.2.2017 ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. c) del DL 193/2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Ravvedimento “con dubbi” per l’acconto IVA 2016" - Greco |