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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego

Records 191 to 200 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa   Data : 22/12/2016
Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa
La modifica dell'art. 18 del DPR 600/73 disposta dalla legge di bilancio 2017 comporta la necessità di adeguare il sistema di registrazione contabile adottato finora al criterio di cassa, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità:
- l'istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento, oltre alla tenuta dei registri IVA, dei beni ammortizzabili (se tenuto), del libro del lavoro (se necessario);
- in luogo dell'istituzione dei registri cronologici, la tenuta dei registri IVA "integrati" con l'annotazione dei componenti che nell'anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, in aggiunta agli altri registri sopra indicati; tali componenti non pagati e riscossi nell'anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
- la tenuta dei registri IVA con presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione di fatture e altri documenti su tali registri, fermi gli altri registri indicati al primo punto; tale sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e pagamenti.
Fonte: L. 11.12.2016 n. 232 (S.O. in G.U. 297 del 21.12.2016) - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2016 - "Adeguamento dei registri per la contabilità semplificata" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego