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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa   Data : 22/12/2016
Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa
La modifica dell'art. 18 del DPR 600/73 disposta dalla legge di bilancio 2017 comporta la necessità di adeguare il sistema di registrazione contabile adottato finora al criterio di cassa, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità:
- l'istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento, oltre alla tenuta dei registri IVA, dei beni ammortizzabili (se tenuto), del libro del lavoro (se necessario);
- in luogo dell'istituzione dei registri cronologici, la tenuta dei registri IVA "integrati" con l'annotazione dei componenti che nell'anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, in aggiunta agli altri registri sopra indicati; tali componenti non pagati e riscossi nell'anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
- la tenuta dei registri IVA con presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione di fatture e altri documenti su tali registri, fermi gli altri registri indicati al primo punto; tale sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e pagamenti.
Fonte: L. 11.12.2016 n. 232 (S.O. in G.U. 297 del 21.12.2016) - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2016 - "Adeguamento dei registri per la contabilità semplificata" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego