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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa   Data : 22/12/2016
Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa
La modifica dell'art. 18 del DPR 600/73 disposta dalla legge di bilancio 2017 comporta la necessità di adeguare il sistema di registrazione contabile adottato finora al criterio di cassa, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità:
- l'istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento, oltre alla tenuta dei registri IVA, dei beni ammortizzabili (se tenuto), del libro del lavoro (se necessario);
- in luogo dell'istituzione dei registri cronologici, la tenuta dei registri IVA "integrati" con l'annotazione dei componenti che nell'anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, in aggiunta agli altri registri sopra indicati; tali componenti non pagati e riscossi nell'anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
- la tenuta dei registri IVA con presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione di fatture e altri documenti su tali registri, fermi gli altri registri indicati al primo punto; tale sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e pagamenti.
Fonte: L. 11.12.2016 n. 232 (S.O. in G.U. 297 del 21.12.2016) - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2016 - "Adeguamento dei registri per la contabilità semplificata" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego