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20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016   Data : 23/12/2016
Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016
Nella giornata di ieri, 22.12.2016, l'OIC ha pubblicato le versioni definitive dei nuovi principi contabili, che troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016 (bilanci 2016, per i soggetti "solari").
Si è, quindi, concluso il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall'OIC al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015.
La pubblicazione fa seguito al rilascio, da parte delle istituzioni e autorità nazionali interessate alla materia contabile (MEF, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Agenzia delle Entrate), dei rispettivi pareri privi di osservazioni.
I principi contabili aggiornati sono in totale 20.
Sono stati, invece, abrogati i documenti OIC 22 (Conti d'ordine) e OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione).
Il documento OIC 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati) sarà oggetto di revisione in un prossimo futuro. In quest'occasione, l'OIC provvederà ad inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.) e della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis co. 1 n. 1-bis c.c.).
In merito all’OIC 10 - Nei bilanci con inizio 1° gennaio 2016 delle società di maggiori dimensioni dovrà essere presentato il rendiconto finanziario previsto dal nuovo art. 2425-ter c.c., introdotto dal DLgs. 139/2015. A confermarlo è la nuova versione, pubblicata ieri, dell'OIC 10 che delinea la struttura e i criteri di redazione del documento. Nella sezione del principio contabile dedicata all'ambito di applicazione viene precisato che l'articolo 2435-bis, comma 2, e l'articolo 2435-ter del codice civile prevedono l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono, rispettivamente, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
La struttura del nuovo documento di bilancio prevede la presentazione dei singoli flussi finanziari distintamente in una delle seguenti categorie:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.
Il nuovo documento OIC 29, approvato in via definitiva dall'OIC e pubblicato nella giornata di ieri, 22.12.2016, sul relativo sito Internet, contiene le indicazioni per la rilevazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti di stime contabili, della correzione di errori e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
A ben vedere, le indicazioni di maggiore interesse sono quelle che attengono ai cambiamenti di principi contabili, in relazione ai quali il nuovo OIC 29 si è allineato al comportamento previsto dal corrispondente principio contabile internazionale IAS 8.
Più in particolare, l'effetto del cambiamento di principi contabili deve essere determinato retroattivamente e contabilizzato sul saldo d'apertura del patrimonio netto.
La rettifica deve essere rilevata "negli utili portati a nuovo".
Ad avviso degli Autori, in caso di utili portati a nuovo non "capienti", si deve ricorrere ad altre poste di patrimonio netto, seguendo la sequenza di utilizzo di riserve patrimoniali prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 - "Definitiva la nuova versione dei principi contabili nazionali" - Latorraca – Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 -"Gli OIC indicano la “strada” per il transito alle nuove regole di bilancio" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego