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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016   Data : 23/12/2016
Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016
Nella giornata di ieri, 22.12.2016, l'OIC ha pubblicato le versioni definitive dei nuovi principi contabili, che troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016 (bilanci 2016, per i soggetti "solari").
Si è, quindi, concluso il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall'OIC al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015.
La pubblicazione fa seguito al rilascio, da parte delle istituzioni e autorità nazionali interessate alla materia contabile (MEF, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Agenzia delle Entrate), dei rispettivi pareri privi di osservazioni.
I principi contabili aggiornati sono in totale 20.
Sono stati, invece, abrogati i documenti OIC 22 (Conti d'ordine) e OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione).
Il documento OIC 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati) sarà oggetto di revisione in un prossimo futuro. In quest'occasione, l'OIC provvederà ad inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.) e della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis co. 1 n. 1-bis c.c.).
In merito all’OIC 10 - Nei bilanci con inizio 1° gennaio 2016 delle società di maggiori dimensioni dovrà essere presentato il rendiconto finanziario previsto dal nuovo art. 2425-ter c.c., introdotto dal DLgs. 139/2015. A confermarlo è la nuova versione, pubblicata ieri, dell'OIC 10 che delinea la struttura e i criteri di redazione del documento. Nella sezione del principio contabile dedicata all'ambito di applicazione viene precisato che l'articolo 2435-bis, comma 2, e l'articolo 2435-ter del codice civile prevedono l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono, rispettivamente, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
La struttura del nuovo documento di bilancio prevede la presentazione dei singoli flussi finanziari distintamente in una delle seguenti categorie:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.
Il nuovo documento OIC 29, approvato in via definitiva dall'OIC e pubblicato nella giornata di ieri, 22.12.2016, sul relativo sito Internet, contiene le indicazioni per la rilevazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti di stime contabili, della correzione di errori e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
A ben vedere, le indicazioni di maggiore interesse sono quelle che attengono ai cambiamenti di principi contabili, in relazione ai quali il nuovo OIC 29 si è allineato al comportamento previsto dal corrispondente principio contabile internazionale IAS 8.
Più in particolare, l'effetto del cambiamento di principi contabili deve essere determinato retroattivamente e contabilizzato sul saldo d'apertura del patrimonio netto.
La rettifica deve essere rilevata "negli utili portati a nuovo".
Ad avviso degli Autori, in caso di utili portati a nuovo non "capienti", si deve ricorrere ad altre poste di patrimonio netto, seguendo la sequenza di utilizzo di riserve patrimoniali prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 - "Definitiva la nuova versione dei principi contabili nazionali" - Latorraca – Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 -"Gli OIC indicano la “strada” per il transito alle nuove regole di bilancio" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego