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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

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Titolo: Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016   Data : 23/12/2016
Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016
Nella giornata di ieri, 22.12.2016, l'OIC ha pubblicato le versioni definitive dei nuovi principi contabili, che troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016 (bilanci 2016, per i soggetti "solari").
Si è, quindi, concluso il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall'OIC al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015.
La pubblicazione fa seguito al rilascio, da parte delle istituzioni e autorità nazionali interessate alla materia contabile (MEF, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Agenzia delle Entrate), dei rispettivi pareri privi di osservazioni.
I principi contabili aggiornati sono in totale 20.
Sono stati, invece, abrogati i documenti OIC 22 (Conti d'ordine) e OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione).
Il documento OIC 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati) sarà oggetto di revisione in un prossimo futuro. In quest'occasione, l'OIC provvederà ad inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.) e della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis co. 1 n. 1-bis c.c.).
In merito all’OIC 10 - Nei bilanci con inizio 1° gennaio 2016 delle società di maggiori dimensioni dovrà essere presentato il rendiconto finanziario previsto dal nuovo art. 2425-ter c.c., introdotto dal DLgs. 139/2015. A confermarlo è la nuova versione, pubblicata ieri, dell'OIC 10 che delinea la struttura e i criteri di redazione del documento. Nella sezione del principio contabile dedicata all'ambito di applicazione viene precisato che l'articolo 2435-bis, comma 2, e l'articolo 2435-ter del codice civile prevedono l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono, rispettivamente, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
La struttura del nuovo documento di bilancio prevede la presentazione dei singoli flussi finanziari distintamente in una delle seguenti categorie:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.
Il nuovo documento OIC 29, approvato in via definitiva dall'OIC e pubblicato nella giornata di ieri, 22.12.2016, sul relativo sito Internet, contiene le indicazioni per la rilevazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti di stime contabili, della correzione di errori e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
A ben vedere, le indicazioni di maggiore interesse sono quelle che attengono ai cambiamenti di principi contabili, in relazione ai quali il nuovo OIC 29 si è allineato al comportamento previsto dal corrispondente principio contabile internazionale IAS 8.
Più in particolare, l'effetto del cambiamento di principi contabili deve essere determinato retroattivamente e contabilizzato sul saldo d'apertura del patrimonio netto.
La rettifica deve essere rilevata "negli utili portati a nuovo".
Ad avviso degli Autori, in caso di utili portati a nuovo non "capienti", si deve ricorrere ad altre poste di patrimonio netto, seguendo la sequenza di utilizzo di riserve patrimoniali prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 - "Definitiva la nuova versione dei principi contabili nazionali" - Latorraca – Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 -"Gli OIC indicano la “strada” per il transito alle nuove regole di bilancio" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego