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23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
23/09/2015 730 precompilato - Funziona? S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/09/2015 Aggiornati gli indici del nuovo Redditometro S.M.Perego
30/09/2015 Voluntary disclouser - Proroga del termine al 30.11.2015 S.M.Perego

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Titolo: Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016   Data : 23/12/2016
Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016
Nella giornata di ieri, 22.12.2016, l'OIC ha pubblicato le versioni definitive dei nuovi principi contabili, che troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016 (bilanci 2016, per i soggetti "solari").
Si è, quindi, concluso il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall'OIC al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015.
La pubblicazione fa seguito al rilascio, da parte delle istituzioni e autorità nazionali interessate alla materia contabile (MEF, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Agenzia delle Entrate), dei rispettivi pareri privi di osservazioni.
I principi contabili aggiornati sono in totale 20.
Sono stati, invece, abrogati i documenti OIC 22 (Conti d'ordine) e OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione).
Il documento OIC 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati) sarà oggetto di revisione in un prossimo futuro. In quest'occasione, l'OIC provvederà ad inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.) e della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis co. 1 n. 1-bis c.c.).
In merito all’OIC 10 - Nei bilanci con inizio 1° gennaio 2016 delle società di maggiori dimensioni dovrà essere presentato il rendiconto finanziario previsto dal nuovo art. 2425-ter c.c., introdotto dal DLgs. 139/2015. A confermarlo è la nuova versione, pubblicata ieri, dell'OIC 10 che delinea la struttura e i criteri di redazione del documento. Nella sezione del principio contabile dedicata all'ambito di applicazione viene precisato che l'articolo 2435-bis, comma 2, e l'articolo 2435-ter del codice civile prevedono l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono, rispettivamente, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
La struttura del nuovo documento di bilancio prevede la presentazione dei singoli flussi finanziari distintamente in una delle seguenti categorie:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.
Il nuovo documento OIC 29, approvato in via definitiva dall'OIC e pubblicato nella giornata di ieri, 22.12.2016, sul relativo sito Internet, contiene le indicazioni per la rilevazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti di stime contabili, della correzione di errori e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
A ben vedere, le indicazioni di maggiore interesse sono quelle che attengono ai cambiamenti di principi contabili, in relazione ai quali il nuovo OIC 29 si è allineato al comportamento previsto dal corrispondente principio contabile internazionale IAS 8.
Più in particolare, l'effetto del cambiamento di principi contabili deve essere determinato retroattivamente e contabilizzato sul saldo d'apertura del patrimonio netto.
La rettifica deve essere rilevata "negli utili portati a nuovo".
Ad avviso degli Autori, in caso di utili portati a nuovo non "capienti", si deve ricorrere ad altre poste di patrimonio netto, seguendo la sequenza di utilizzo di riserve patrimoniali prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 - "Definitiva la nuova versione dei principi contabili nazionali" - Latorraca – Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2016 -"Gli OIC indicano la “strada” per il transito alle nuove regole di bilancio" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego