| Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI
La Cassazione, nella sentenza 9.11.2016 n. 22756, ha deciso che l'albergo rimane assoggettato alla tassa rifiuti anche nel periodo di sospensione dell'attività fuori dalla stagione turistica.
In base alla disciplina TARSU, infatti, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nonché i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62 co. 1 e 2 del DLgs. 507/93).
L'esenzione prevista dalla norma, che attiene ad obiettive condizioni di impossibilità di utilizzo dell'immobile, non comprende le ipotesi in cui l'inutilizzo è determinato dalla volontà o da esigente soggettive del detentore.
Fonte: Cass. 9.11.2016 n. 22756 – Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2016 - "L’albergo paga la TARSU anche fuori stagione" - Borgoglio |