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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI   Data : 27/12/2016
Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI
La Cassazione, nella sentenza 9.11.2016 n. 22756, ha deciso che l'albergo rimane assoggettato alla tassa rifiuti anche nel periodo di sospensione dell'attività fuori dalla stagione turistica.
In base alla disciplina TARSU, infatti, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nonché i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62 co. 1 e 2 del DLgs. 507/93).
L'esenzione prevista dalla norma, che attiene ad obiettive condizioni di impossibilità di utilizzo dell'immobile, non comprende le ipotesi in cui l'inutilizzo è determinato dalla volontà o da esigente soggettive del detentore.
Fonte: Cass. 9.11.2016 n. 22756 – Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2016 - "L’albergo paga la TARSU anche fuori stagione" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego