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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP   Data : 28/12/2016
Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP
Dall’1.1.2017 sono soppressi, in base alla ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13, alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24. Da tale data, i codici soppressi non potranno quindi essere impiegati nei modelli F24, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre.
In particolare, si segnala, per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), entrambi confluiti nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne, invece, i professionisti e, più in generale, i lavoratori autonomi, nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2016 - "Nuovi codici tributo da utilizzare già per le ritenute di dicembre" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego