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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/03/2017 Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016 S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP   Data : 28/12/2016
Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP
Dall’1.1.2017 sono soppressi, in base alla ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13, alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24. Da tale data, i codici soppressi non potranno quindi essere impiegati nei modelli F24, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre.
In particolare, si segnala, per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), entrambi confluiti nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne, invece, i professionisti e, più in generale, i lavoratori autonomi, nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2016 - "Nuovi codici tributo da utilizzare già per le ritenute di dicembre" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego