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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP   Data : 28/12/2016
Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP
Dall’1.1.2017 sono soppressi, in base alla ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13, alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24. Da tale data, i codici soppressi non potranno quindi essere impiegati nei modelli F24, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre.
In particolare, si segnala, per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), entrambi confluiti nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne, invece, i professionisti e, più in generale, i lavoratori autonomi, nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2016 - "Nuovi codici tributo da utilizzare già per le ritenute di dicembre" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego